ATTO COSTITUTIVO Art. 1 Addì 20 marzo 2009 E' costituita tra i partecipanti Firmo Dora,Ellen Gormally e De Mauro Maria, con durata illimitata, un’Associazione denominata STORIAPOSTALE e che in prosieguo sarà indicata solo con la parola "Associazione". Essa è di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. Art. 2 L‘Associazione che non persegue fini di lucro, ha sede legale in Brescia via Milano n.65. Il consiglio direttivo potrà altresì istituire ulteriori sedi operative qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. All’associazione è fatto espresso divieto di procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per statuto, regolamento o legge, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali proventi saranno destinati a spese di gestione, all’acquisto di cataloghi, pubblicazioni, riviste, all’organizzazione di mostre filateliche, partecipazione ai convegni nazionali ed internazionali e in genere ad attività sociali,culturali e ricreative anche con la creazione di un premio in denaro per il miglior articolo filatelico apparso sulla stampa specializzata. Art. 3 L'Associazione si propone di promuovere amichevoli relazioni tra i cultori di filatelia e di riunire,sotto un comune indirizzo,tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo della filatelia intesa quale arricchimento culturale, ponendosi come punto di riferimento per quanti desiderino allargare le proprie conoscenze storico geografiche, e riconoscano alla filatelia una spiccata funzione educatrice. Art.4 L'associazione intende favorire l'interscambio filatelico e storico-postale. Con lo specifico verranno utilizzati siti internet come luoghi nei quali sia possibile lo scambio e l’acquisto tra gli associati di beni collezionabili al fine di arricchire le proprie collezioni personali. Intende conseguire tali fini anche mediante riunioni, conferenze, letture, congressi, mostre filateliche e mantenendo relazioni con circoli e associazioni filateliche, italiane ed estere, adoperandosi attivamente a intraprendere ogni azione atta ad ottenere la divulgazione della filatelia. Promuovere, incoraggiare ed appoggiare tutto quanto necessario per la divulgazione e l'approfondimento del collezionismo filatelico è la norma cardine del presente statuto. L'Associazione è del parere che la filatelia non debba essere limitata al puro e semplice incasellamento di francobolli in un album bensì motivo di studio e di ricerca con risvolti certi di benefici non solo culturali ma anche economici. Art. 5 L’associazione non ha fini di lucro e destina i proventi connessi con le sue attività istituzionali alla promozione e realizzazione delle proprie finalità. L’associazione utilizzera' il sito elettronico www.storiapostale.org ove "gratuitamente" i soci avranno modo di scambiarsi e/o acquistare-vendere liberamente oggetti da collezione nel pieno rispetto delle leggi vigenti, il materiale presente sarà garantito per l'originalità e per la convenienza nel rapporto qualità/prezzo. A tale scopo il materiale offerto verrà esaminato da una commissione di vigilanza composta dal Presidente e da due soci con esperienza ultradecennale in campo filatelico con il compito di controllo del materiale offerto. Tale commissione ha diritto; a) di esaminare il materiale offerto e di rifiutare a suo insindacabile giudizio quei pezzi che non dovessero risultare convenienti o che ritenesse non autentici, truccati o comunque non commerciabili. b) di sottoporlo in casi dubbi "a proprie spese" ad un perito di Tribunale di sua fiducia c) di emettere provvedimento di espulsione immediata e definitiva per quel socio che ripetutamente dovesse offrire materiale non originale o truccato. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,anche ricorrendo ai propri associati. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria Art.6 Le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Gli organi dell’associazione sono:l’assemblea dei soci; il presidente;il consiglio direttivo. Il primo consiglio direttivo dell'associazione,dura in carica per un trienno e può essere rieletto, viene cosi' costituito: Firmo Dora Presidente Ellen Gormally Vice Presidente De Mauro Maria Consigliere Cassiere Art.7 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. La qualifica di socio è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale che viene stabilita in euro 2 per il secondo semestre del corrente anno 2009 e per gli anni successivi sarà deliberata dall’assemblea su proposta del comitato direttivo. Art.8 La qualità di socio si perde: a) per dimissioni; le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione. b) per decadenza; la decadenza si verifica in caso di morosità c) per esclusione; l’esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo, nei confronti del socio che: non osservi le disposizioni del presente statuto o arrechi grave danno morale o materiale all’Associazione. La quota sociale non è mai rimborsabile. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà obbligatoriamente predisposto dal consiglio direttivo il Bilancio annuale (rendiconto economico finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. L’assemblea generale dei soci è sovrana. Essa è convocata dal presidente dell’associazione mediante avviso scritto inviato per lettera semplice a ciascuno associato almeno 14 giorni prima dell’adunanza e con affissione nella sede sociale; l'avviso inoltre dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno e delibera in merito: alla nomina degli organi direttivi,ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto ed approva il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di 10 deleghe al massimo. Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea. I n prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. Le assemblee di prima e seconda convocazione non possono tenersi nello stesso giorno. I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti in apposito registro da un socio designato dal presidente o da chi per lui designato. Il presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza alcun limite. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione: esso è composto da un minimo di tre membri, tutti i componenti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Al presidente ed ai soci del consiglio direttivo compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Art.9 Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra soci, o fra soci ed Associazione od i suoi organi, riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto, del Regolamento o delle delibere degli organi dell’Associazione, dovrà essere devoluta ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, due scelti dalle parti ed il terzo d'accordo fra essi ovvero, se ciò non sarà possibile, dal Consiglio direttivo; se il Consiglio direttivo è parte della controversia tale scelta sarà effettuata dal socio più anziano. Il Collegio arbitrale deciderà informalmente secondo equità; il suo giudizio sarà inappellabile. Art.10 L’associazione può essere sciolta solo da una assemblea straordinaria dei soci. Il patrimonio netto residuo dalla liquidazione sarà devoluto secondo legge. Art.11 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.